SULLA PROVA DELLA TITOLARITA’ DEL CREDITO DEL CESSIONARIO
CESSIONE DEL CREDITO ED ART. 58 T.U.B._ DIRITTO BANCARIO MILANO_ STUDIO LEGALE DIRITTO BANCARIO MILANO_

SULLA PROVA DELLA TITOLARITA’ DEL CREDITO DEL CESSIONARIO
Nel momento in cui il cessionario di un credito agisce per l’adempimento della somma dovuta deve provare non solo l’avvenuta notifica della cessione, ma anche l’effettiva titolarità del credito.
La Giurisprudenza sul punto è chiara nel ritenere non sufficiente la mera pubblicazione, dovendo il creditore provare che lo specifico rapporto azionato rientri nella cessione.
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. n. 24798/2020).
In un caso analogo il Giudice di Pace di Salerno ha ritenuto non provato il credito in quanto la cessionaria si era limitata solo a fornire la pubblicazione della cessione ex art. 58 TUB senza tuttavia fornire l’effettiva titolarità del credito.