Al momento dell'estinzione anticipata di una cessione del quinto, la società faceva firmare una quietanza liberatoria al cliente con cui rinunciava a tutte le pretese di credito.
Non essendo specificato nella quietanza a cosa il consumatore andava a rinunciare il Tribunale di Como ha ritenuto che la quietanza sia una mera dichiarazione di scienza e non possa costituire atto transattivo.
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