L’OMOLOGAZIONE del PIANO DEL CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO
SOVRAINDEBITAMENTO_ STUDIO LEGALE DIRITTO BANCARIO E DIRITTO DEL CONSUMATORE

L’OMOLOGAZIONE del PIANO DEL CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO
CASSAZIONE, SEZ. 1, 22 SETTEMBRE 2022, N. 27843
In tema di omologazione del piano del consumatore sovraindebitato, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 22 settembre 2022, n. 27843, richiama la previsione dell'art. 12 bis, terzo comma, della Legge n. 3 del 2012, che rende possibile detta omologazione solo in presenza del requisito della “meritevolezza”.
Specificatamente, il sovraindebitato sarà gravato dall’onere di provare di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili.
Altresì, laddove il piano del consumatore abbia previsto una qualche forma di soddisfacimento dei creditori chirografari, anche il creditore privilegiato degradato concorrerà nella stessa identica percentuale per la parte non coperta dal valore periziato, in quanto nel cram down il creditore per la parte di credito degradato da privilegiato a chirografario, “resta a tutti gli effetti creditore, sicché, oltre al diritto di voto, ha diritto alla ulteriore soddisfazione che gli spetta, sul residuo credito degradato, in veste di creditore chirografario”.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo