SOVRINDEBITAMENTO E VOTO DELLA BANCA

6f4a4ebb_user • 7 febbraio 2022

DIRITTO BANCARIO_ DIRITTO BANCARIO MILANO- CRISI D'IMPRESA_ SOVRINDEBITAMENTO:

Il Giudice ha quindi precisato che, se la Banca abbia erogato un finanziamento nella quasi certezza della sua mancata restituzione, garantendosi con l’ipoteca e le fideiussioni proprio per questa probabile insolvenza, incorrerà nella sanzione della sterilizzazione del proprio voto.

SOVRAINDEBITAMENTO E FRODE: QUANDO IL VOTO DELLA BANCA INCORRE NELLA “STERILIZZAZIONE”.

 

Tribunale di Vicenza – Prima Sezione Civile, 27 settembre 2021.

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26039.pdf

 

L’articolo 124 bis del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dispone che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

La disposizione richiamata, dunque, pone come essenziale l’onere di vigilanza dell’ente relativo alla posizione finanziaria del richiedente il finanziamento, poiché, in caso di inadempimento di quest’ultimo, il finanziatore non potrà far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava il consumatore al momento della stipula del contratto.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, con la Sentenza allegata, ha statuito la sterilizzazione del voto della Banca che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124 bis T.U.B.

Il Giudice ha quindi precisato che, se la Banca abbia erogato un finanziamento nella quasi certezza della sua mancata restituzione, garantendosi con l’ipoteca e le fideiussioni proprio per questa probabile insolvenza, incorrerà nella sanzione della sterilizzazione del proprio voto.

Relativamente al caso di specie, e con riguardo agli atti di frode precludenti l’ammissione alle procedure, il Giudice ha ritenuto di non prendere in considerazione, ai fini del calcolo della maggioranza, il voto dell’istituto di credito, per la parte chirografaria, rilevando la già evidente incapacità di far fronte al debito bancario, con conseguente approvazione della proposta di accordo di composizione della crisi. Difatti, la frode del sovraindebitato, impedisce l’accesso alla procedura solo quando è caratterizzata dall'animus nocendi.

 

Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo

 

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