RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO E TUTELA DEL CONSUMATORE

6f4a4ebb_user • 11 febbraio 2022

Nel caso in cui una banca, un intermediario finanziario o una società, intesi come creditori ipotecari di primo grado, intervengano in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore o ne diano semplicemente inizio, il debitore, qualificatosi come consumatore


L’ISTANZA DI RINEGOZIAZIONE EX ART. 41 BIS LEGGE N.124/2019.

Tribunale di Nola - Sezione Fallimentare, 25 novembre 2021.

https://news.ilcaso.it/libreriaFile/a0419-tribunale-nola.pdf


Il Tribunale di Nola, Sezione Fallimentare, si è espresso sull’istanza di rinegoziazione ex art. 40 ter della Legge n. 69/2021 che ha modificato l’articolo 41-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, avanzata da una ricorrente in via subordinata.

Specificatamente, il Giudice ha statuto che il debitore, in costanza di una procedura di sovraindebitamento, potrà avanzare, in via subordinata rispetto alla presentazione di un piano disposto per il soddisfacimento dei creditori, istanza di rinegoziazione, a patto che il creditore fondiario, previa verifica della ricorrenza dei presupposti indicati dalla normativa in oggetto, manifesti i propri intendimenti.

La ratio va individuata nell’esigenza di fronteggiare, in via del tutto eccezionale e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica del consumatore, utilizzando strumenti, quali la rinegoziazione, che si pongono l’obiettivo di limitarne e contenerne gli effetti.

Difatti, nel caso in cui una banca, un intermediario finanziario o una società, intesi come creditori ipotecari di primo grado, intervengano in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore o ne diano semplicemente inizio, il debitore, qualificatosi come consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, purché ne ricorrano le condizioni, potrà formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore rientrante nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato dovrà essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere.

 

Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo

 

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