PIANO DI RIENTRO E CONTESTAZIONI CONTO CORRENTE
DIRITTO BANCARIO E CRISI D'IMPRESA MILANO: CONTO CORRENTE BANCARIO E RAPPORTO BANCA - CLIENTE: LA PRESENZA DI UN PIANO DI RIENTRO NON PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI CONTESTARE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI.
Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, 31 gennaio 2022, n. 2855.

CONTO CORRENTE BANCARIO E RAPPORTO BANCA - CLIENTE: LA PRESENZA DI UN PIANO DI RIENTRO NON PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI CONTESTARE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI.
Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, 31 gennaio 2022, n. 2855.
È noto che il rapporto tra Banca e cliente deve essere caratterizzato, per tutta la sua durata, dall’osservanza dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza, principi questi da rispettare non solo al momento della stipula di qualsiasi tipo di contratto ma anche nelle fasi precedenti e successive.
Quando la Banca intende far valere un credito nei confronti di un proprio correntista debitore, infatti, deve necessariamente produrre il contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa azionata, non essendo sufficiente il solo piano di rientro concordato con il debitore, che, oltre a rappresentare una agevolazione per quest’ultimo ai fini del saldo del debito esistente, ha una natura prettamente ricognitiva del debito e non può in alcun modo “supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui trae origine il rapporto”.
La Banca, quindi, è sempre onerata a fornire prova del rapporto e deve documentare le condizioni contrattuali applicate al cliente che, ai sensi dell’art. 117 TUB, devono essere espressamente redatte per iscritto, in mancanza, non ha alcun titolo per agire in giudizio per il pagamento del saldo.
Il debitore, di rimando, se da un lato con il piano di rientro riconosce l’esistenza di una passività e si impegna a saldarla in base alle condizioni in esso concordate, da un altro ha sempre la facoltà di contestare la nullità delle clausole contrattuali preesistenti.
Proprio in merito al rapporto intercorrente tra la Banca e il cliente si è espressa di recente la Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con ordinanza del 31 gennaio 2022, n. 2855, che, cassando con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Milano, ha statuito che “Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 117 t.u.b.”
Ordinanza in allegato
Milano, 04 febbraio 2022
Articolo redatto dall’Avv. Alessia Cannarile