SOVRAINDEBITAMENTO TRIBUNALE DI SALERNO

6f4a4ebb_user • 7 febbraio 2022

AVVOCATI DIRITTO BANCARIO MILANO_ SOVRAINDEBITAMENTO E TUTELA DEL CONSUMATORE_ LEGGE 3 DEL 2012_

SOVRAINDEBITAMENTO: NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 3/2012 ED ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI ATTI DIRETTI A FRODARE LE RAGIONI DEI CREDITORI.

 

Tribunale di Salerno - 20 novembre 2021 - Presidente Est. Jachia.

 

 

Negli ultimi anni molti consumatori, per tentare di far fronte alla profonda crisi economica che li ha colpiti, sono stati costretti ad indebitarsi eccessivamente.

Il legislatore, per tentare di aiutare questi soggetti che, a causa delle gravi difficoltà economiche, non sono più riusciti a rispettare gli impegni presi nei confronti dei vari creditori, ha introdotto la procedura di sovraindebitamento che ha offerto loro la possibilità di sanare la propria posizione debitoria mediante la presentazione di un accordo di ristrutturazione del debito.

Tuttavia, non sempre la proposta è ammissibile.

L’art. 7, comma 2, della L. 3/2012, nuova formulazione, stabilisce infatti che la proposta non è ammissibile anche quando il debitore “d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale… d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.”

La presenza di un atto in frode, quindi, è un elemento che se riscontrato in sede di ammissione impedisce la prosecuzione del giudizio a meno che il soggetto sovraindebitato non riesca a modificare la propria condotta processuale, dimostrando la propria buona fede.

Sul punto è intervenuto di recente il Tribunale di Salerno, con una pronuncia del 20 novembre 2021, a seguito di un reclamo presentato dal consumatore sovraindebitato avverso il rigetto, da parte del giudice di prime cure, della proposta di un accordo di composizione della crisi.

Il tribunale, nonostante il debitore avesse in prima battuta sottaciuto ed occultato la presenza di un contratto di affitto con prelazione stipulato con una società amministrata dal proprio figlio,  ha poi ritenuto di ammettere il debitore alla procedura poiché, nel corso del reclamo, ha “dapprima ottemperato all’obbligo del deposito della documentazione inerente il proprio patrimonio depositando l’atto di affitto di azienda (fino a quel momento non esaminato), e poi ha eliso gli effetti fraudolenti di tale contratto di azienda stipulando un contratto integrativo con il quale le parti hanno eliminato la clausola di prelazione (fino a quel momento non evidenziata e non sanabile per mancato deposito dell’atto)” facendo così venir meno le ragioni ostative alla prosecuzione del giudizio, rilevate dal primo giudice.

 

Avv. Alessia Cannarile



Sentenza in allegato

http://sovraindebitamento.ilcaso.it/sentenze/ultime/26401/sovraindebitamento

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