DIRITTO DELLA CRISI: SOVRINDEBITAMENTO UNA OPPURTUNITA' PER IL DEBITORE
CRISI D'IMPRESA MILANO_ SOVRINDEBITAMENTO E LEGGE 3 DEL 2012_ Cancellare il debito con una soluzione equa per il debitore

SOVRAINDEBITAMENTO E ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CIRSI – L’AMMISSIBILITÀ DEL CRAM DOWN PREVIDENZIALE.
Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Fallimentare, 23 novembre 2021.
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26425.pdf
La legge n. 176/2020, di conversione del Decreto Legge n. 137/2020, ha riformato quella che è la Legge n. 3/2012 e succ. mod. ed int., relativa ad una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinare procedure concorsuali.
Relativamente alla disciplina della procedura di accordo di composizione della crisi, tra le novità più importanti, figura l’adesione coattiva o forzosa dell’amministrazione finanziaria alla proposta di accordo, anche in mancanza di adesione, secondo il nuovo comma 3 – quater dell’art. 12, Legge n. 3/2012, il quale stabilisce che “Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.
Con il Decreto richiamato, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Fallimentare, ha statuito che la norma di cui all’art. 12 comma 3-quater l. 3/2012 deve ritenersi operante anche rispetto ai crediti vantati dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, “in tal modo allineando la procedura di accordo di composizione al concordato minore di cui al CC.II. - in relazione al quale l’art. 80, comma 3, nel testo sostituito dal decreto legislativo correttivo n. 247 del 2020, estende espressamente l’istituto della c.d. adesione coattiva anche ai titolari di crediti previdenziali e assistenziali - nonché́ al concordato preventivo con riguardo al quale è ammessa la transazione fiscale e previdenzialeT”.
Il Giudice ha sottolineando che, la valutazione di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, deve intendersi positiva anche quando le percentuali di pagamento raggiungibili nelle procedure alternative poste a confronto, si palesano sostanzialmente equivalenti, in quanto rilevano i diversi tempi previsti di pagamento, specificando, altresì, che la mancanza di adesione deve ritenersi integrata sia quando il creditore non esprime alcuna volontà in merito alla proposta depositata dall’impresa, sia quando, come nel caso in esame, vi sia stato il rigetto espresso alla proposta.
Infine, relativamente al caso di specie, ha evidenziato come la motivazione presentata dall’Ente Previdenziale a fondamento del voto negativo alla proposta di accordo di composizione, non risulta adeguatamente articolata in quanto “non vi è sovrapponibilità tra i crediti per i quali non opera l’esdebitazione a norma dell’art. 14-terdecies l. n. 3 del 2012 e quelli non falcidiabili nell’ambito di una proposta di accordo di composizione”.
Salerno, 21 gennaio 2022.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo