SOVRAINDEBITAMENTO E LIMITE DI FINANZIABILITA'
SOVRAINDEBITAMENTO E LIMITE DI FINANZIABILITA'_ STUDIO LEGALE MILANO CRISI DI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO_

SOVRAINDEBITAMENTO: LA BANCA CHE FINANZIA IL CONSUMATORE NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LO STESSO NON HA LA CAPACITÀ DI FAR FRONTE AL DEBITO È ESCLUSA DALLA VOTAZIONE DEL PIANO DI OMOLOGAZIONE.
Tribunale Vicenza, 27 Settembre 2021. Est. Limitone.
La banca, prima della conclusione di un contratto di finanziamento, deve valutare il merito creditizio del consumatore verificando che quest’ultimo non versi in una situazione economica precaria ed abbia, quindi,la capacità oggettiva di restituire quanto ricevuto in prestito.
Proprio per questo onere della banca non è solo quello di fornire al consumatore una informazione dettagliata affinché quest’ultimo sia consapevole delle conseguenze oggettive che discenderanno da tale scelta, ma è anche quello di valutare adeguatamente la posizione finanziaria del cliente, effettuando delle approfondite indagini sul suo merito creditizio.
Nel caso in esame, il Tribunale di Vicenza si è trovato a decidere su una opposizione presentata all’interno di una procedura di sovraindebitamento. Nella specie i creditori opponenti ritenevano che fossero stati commessi degli atti di frode precludenti l’ammissione alle procedure e contestavano la legittimità del loro voto contrario espresso oltre il termine di legge (ovvero entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’omologazione dell’accordo).
Il giudicante, appurato che la frode del sovraindebitato impedisce l’accesso alla procedura solo quando è caratterizzata dall’animus nocendi, ha,altresì, ritenuto che la Banca, con la concessione del secondo mutuo, avesse di fatto violato l’obbligo di valutazione del merito creditizio poiché “il prestito non era ormai più palesemente commisurato alle capacità restitutorie del soggetto finanziato”.
Per tali ragioni avendo la Banca erogato un mutuo ipotecario quando già il consumatore era impegnato con altri mutui ed è già al limite della sua capacità di restituzione è esclusa dal voto, stante la preclusione del diritto di opporsi alla omologazione della proposta.
Così si legge “va ritenuto, pertanto, che la Bancaabbia erogato il secondo finanziamento nella quasi certezza della sua mancata restituzione, essendosi comunque garantita con l’ipoteca e le fideiussioni proprio per questa probabile insolvenza; il suo voto, quindi, per la parte chirografaria, non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza, la qual cosa determina perciò il raggiungimento della stessa ai fini dell’approvazione della proposta di accordo, stante la previsione di legge della perdita del creditore della facoltà di opporsi all’omologa, e, quindi, della possibilità di votare contro la proposta.”
Articolo redatto dall’avv. Alessia Cannarile