CLAUSOLA FLOOR NEI CONTRATTI DI MUTUO: PROFILI DI VESSATORIETA'
MUTUO TASSO FLOOR NULLITA'_ STUDIO DIRITTO BANCARIO MILANO_ NULLITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

CLAUSOLA FLOOR NEI CONTRATTI DI MUTUO: PROFILI DI VESSATORIETÀ.
CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 6 SETTEMBRE 2022 N. 2836.
Nei contratti di mutuo a tasso variabile, la clausola floor è una clausola che prevede un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi da corrispondere alla banca non possono scendere.
Tale clausola, quindi, garantisce che gli interessi corrispettivi siano almeno pari al valore percentuale contenuto nella stessa clausola floor, anche quando il parametro di calcolo degli interessi (in genere l’Euribor), oltre all’eventuale spread, sia inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor.In questo modo le Banche si assicurano una minima redditività nelle operazioni di finanziamento, anche in previsione di un ribasso atteso dei tassi di interesse.
La Corte di Appello di Milano, con la recentissima sentenza del 6 settembre 2022 n. 2836, si è espresso in materia di vessatorietà della clausola floor applicata ai contratti di mutuo bancario a tasso variabile, statuendo il principio secondo il quale la clausola floor “determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte, la Banca, di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli”.
Specificatamente, richiamando l’art. 33 del Codice del Consumo, la Corte ha ricordato che deve considerarsi vessatoria quella clausola che, nonostante la buona fede, comporti per il consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e obblighi discendenti dal contratto.
Una situazione che, per la Corte meneghina, ricorre certamente nel caso di applicazione della clausola floor, non accompagnata da analogo meccanismo correttivo, quale potrebbe essere quello derivante dall’applicazione di una clausola cap, ovvero dalla riduzione dello spread.
Squilibrio che non rileva sotto il punto di vista economico, ma che attiene agli obblighi e diritti nascenti dal contratto, consentendo ad una sola parte di beneficiare delle variazioni a sé favorevoli dell’indice e, allo stesso tempo, di limitare il pregiudizio derivante da quelle sfavorevoli.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo