NUOVO CODICE DELLA CRISI DELL’IMPRESA E DISCIPLINA TRANSITORIA
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NUOVO CODICE DELLA CRISI DELL’IMPRESA E PROCEDURE FALLIMENTARI: la domanda di concordato preventivo presentata dopo l’entrata in vigore del nuovo CCII ed in pendenza di una contestuale procedura fallimentare è regolata dalla disciplina dettata dalla legge fallimentare.
Tribunale Mantova, 06 Settembre 2022. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.
Il Tribunale di Mantova in materia di disciplina transitoria applicabile a cavallo dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, si è di recente pronunciato sulla questione inerente alla presentazione di una istanza di concordato preventivo con pendenza di una antecedente procedura fallimentare.
Nella specie la società istante, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCI (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), presentava, in pendenza di una procedura fallimentare avente ad oggetto la medesima situazione di crisi, domanda di concordato preventivo prenotativo.
Ritenuto che, per giurisprudenza costante, alla domanda prenotativa di concordato preventivo si applica la disciplina dettata dalla legge fallimentare,poiché mira a regolare la medesima situazione di crisi esistente alla presentazione dell’istanza di fallimento, il Tribunale di Mantova, con sentenzadel 06 Settembre 2022 - Pres. Gibelli. Est. Bernardi -, conformandosi a tale orientamento, disponeva la riunione dei procedimenti edichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di concessione delle misure protettive formulata ex art. 54 CCI.
Così si legge: “ritenuto che, ove prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 14/2019, sia stata instaurata una procedura avente ad oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi rispetto alla quale la successiva domanda di concordato con riserva mira a fornire una diversa soluzione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 390 co. 2 CCI e tenendo conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di contemporanea pendenza della istanza di fallimento e di concordato tali procedure debbono essere coordinate in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi sia preferita al fallimento (cfr. Cass. 20-2-2020 n. 4343; Cass. 31-5-2019 n. 15094; Cass. S.U. 15-5-2015 n. 9935), deve ritenersi che il legislatore abbia inteso disciplinare tale fattispecie con applicazione della previgente disciplina di cui al r.d. 267/1942 (in tal senso vedasi Trib. Udine 21-7-2022)...il ricorso debba essere qualificato come proposto ai sensi dell’art. 161 VI co. l.f. con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata con riguardo alla concessione delle misure protettive di cui all’art. 54 CCI, posto che il provvedimento richiesto consegue automaticamente ex lege in virtù di quanto previsto dall’art. 168 l.f.; p.t.mTh”.
Articolo redatto dall’avv. Alessia Cannarile