LA BANCA CESSIONARIA DEVE SEMPRE DIMOSTRARE LA TITOLARITÀ DEL PROPRIO CREDITO.
DIRITTO BANCARIO_ CESSIONE DEL CREDITO E PROVA DEL CESSIONARIO_

LA BANCA CESSIONARIA DEVE SEMPRE DIMOSTRARE LA TITOLARITÀ DEL PROPRIO CREDITO.
Corte di Appello di Bari - Seconda sezione Civile - Sentenza pubblicata il 02/05/2022
Sempre in tema di prova della titolarità del credito della Banca cessionaria in un giudizio si è di recente espressa la Corte di Appello di Bari - Seconda sezione Civile, con sentenza pubblicata il 02/05/2022 (in allegato).
Nel caso in esame la sentenza appellata aveva definito un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con il quale una Banca chiedeva il pagamento di una ingente somma di denaro.
Il tribunale di Bari aveva accolto l’opposizione e dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto con condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU. A tale sentenza proponeva appello, innanzi la Corte D’Appello di Bari, la Banca cessionaria.
Come è noto chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in ragione di una cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione, in modo da fornire la prova della propria legittimazione, salvo che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione.
Nella specie, però, la Banca appellantenon aveva fornito alcuna prova specifica circa la sua legittimazione processuale(se non tardivamente) ed il mero avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non era di per sé sufficiente ad attestare che proprio il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati effettivamente oggetto di cessione.
Per tali motivazioni la Corte d’Appello di Bari dichiarava inammissibile l’appello proposto, condannando la Banca cessionaria in quanto non era stata in grado di provare, durante il corso del giudizio, la titolarità del proprio credito.
Articolo redatto dall’avv. Alessia Cannarile