FINANZIAMENTO E TAEG DIFFORME: NULLITA’ E RIDETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI.
DIFFORMITA' DEL TAEG E FINANZIAMENTO_ DIRITTO BANCARIO MILANO_

FINANZIAMENTO E TAEG DIFFORME: NULLITA’ E RIDETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI.
Tribunale di Marsala - sentenza n. 714/2022 del 27/09/2022
Gli intermediari finanziarinelle operazioni di credito al consumo all’interno del contratto di finanziamento devono necessariamente indicare il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri (costi assicurativi annessi) che il cliente deve sostenere.Il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) deve quindi essere correttamente indicato e pubblicizzato all’interno della documentazione contrattuale che il consumatore si accinge a sottoscrivere.
L’errata indicazione del TAEG, quindi,determina una violazione delle norme sulla trasparenza bancaria che comporta la nullità della clausola contrattuale e la conseguente rideterminazione degli interessi ai tassi minimi BOT.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice del Tribunale di Marsala, il consumatore non soltanto lamentava l’errata indicazione del TAEGpubblicizzato e quello effettivamente applicato (in quanto non erano stati inserite nel calcolo di tutte le spese connesse al finanziamento anche quelle assicurative), ma lamentava altresì la violazione dell’art. 117 T.U.B. per omessa indicazione del tasso effettivo praticato e del regime di capitalizzazione composta del piano di ammortamento adottato dall’istituto di credito.
Il Giudice, dopo aver disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio, ha ritenuto fondate tutte le doglianze del consumatore. La banca, infatti, violando l’art. 125 bis del TUB, aveva pubblicizzato un TAEG errato rispetto a quello effettivamente applicato, causando, quindi, un maggior esborso a carico del mutuatario. Ma non solo. È emerso anche che aveva erroneamente calcolato gli interessi, includendo nel piano di ammortamento alla voce capitale finanziato anche ulteriori interessi del preammortamento, in violazione degli art. 1283 e 1346 c.c. Per tali ragioni, il Giudice, con sentenza n. 714/2022, condannava la Banca alla restituzione delle somme versate in eccedenza dal consumatore oltre che al pagamento delle spese di lite e ctu.
Così si legge: “Laddove il TAEG indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall’art.117 e 125-bis del TUB.(…)Infine, è risultata altrettanto fondata l’eccepita inclusione degli interessi di preammortamento nel piano di ammortamento, unitamente alla voce di capitale erogato: siffatta modalità di calcolo ha comportato l’applicazione degli interessi contrattualmente pattuiti anche agli interessi relativi al preammortamento, comportando, di fatto, la violazione dell’art. 1283 c.c., con un illegittimo maggior esborso a carico del cliente pari ad € 191,91.”
Articolo redatto dall’avv. Alessia Cannarile