SENTENZA LEXITOR E CORTE COSTITUZIONALE: LA PRIMA SENTENZA
SENTENZA LEXITOR E CORTE COSTITUZIONALE_ RIMBORSO CESSIONE DEL QUINTO_ DIRITTO BANCARIO

SENTENZA LEXITOR E CORTE COSTITUZIONALE: LA PRIMA SENTENZA
Il Tribunale di Monza, con l’allegata sentenza, è stato il primo a decidere una controversia in applicazione della sentenza LEXITOR e alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale del 22 dicembre 2022.
Ed infatti, con la sentenza richiamata la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».
Sul punto Tribunale di Monza ha stabilito: Infatti, pur non avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 (25 luglio 2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell’art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., la Corte ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.
Il Tribunale, dunque, ha recepito l’indirizzo dettato anche dalla Consulta, per cui l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato necessariamente secondo quanto dettato dalla sentenza della Corte di Giustizia ed ha rigettato anche il secondo motivo in merito ai costi di intermediazione stabilendo che:” Va, poi, considerato che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore; che, la circostanza che la mutuante, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore; che, pertanto, la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può valere ad escludere l’onere di restituzione di tali somme in capo alla mutuante”.