RIMBORSO CESSIONE DEL V E ART. 125 T.U.B.
RIMBORSO CESSIONE DEL V_ ESTINZIONE ANTICIPATA E RIDUZIONE DEL COSTO DEL CREDITO

Il Tribunale di Milano, in funzione di appello, ed in persona del G.I. dr.ssa ANNA GIORGIA CARBONE, in relazione ad un contratto di cessione del V dello stipendio, stipulato sotto la vigenza dell’art. 125 T.U.B., ha espresso due importanti principi di diritto:
1) l’art. 125 TUB è da ritenersi norma imperativa derogabile solo a favore del consumatore ed in caso di estinzione anticipata è previsto il diritto del consumatore ad un’equa riduzione del costo del credito che comprende tutti i costi corrisposti.
2) La sentenza della Corte di Giustizia Europea ( c.d. Lexitor), anche se interpreta una direttiva successiva, può ritenersi valida anche ai contratti stipulati precedentemente all’introduzione dell’art. 125 sexies TUB, in quanto le due direttive (87/102 e 2008/48/) hanno la stessa finalità di protezione del consumatore e dunque vanno lette in modo unitario.
SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO DR.SSA ANNA GIORGIA CARBONE 12 maggio 2023