OMOGENEITÀ TRA TEGM E TEG:LA CONFERMA DALLA CORTE DI CASSAZIONE DEL PRIMATO DELLA LEGGE SULLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA.
AVVOCATI DIRITTO BANCARIO MILANO: DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN CONTRASTO CON LA LEGGE

OMOGENEITÀ TRA TEGM E TEG:LA CONFERMA DALLA CORTE DI CASSAZIONE DEL PRIMATO DELLA LEGGE SULLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA.
CASS. CIV., SEZ. I, 18 MAGGIO 2022, N. 16077.
La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza del 18 maggio 2022, n. 16077, in materia di contratto di conto corrente bancario e, specificatamente, di omogeneità tra TEGM e TEG, si è uniformata alle precedenti sentenze (Cass. S.U. n. 16303/2018; Cass. 1464/2019), evidenziando la centralità della fattispecie usurariacome definita dall'art. 644 comma 5° c.p. secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", alla quale si devono necessariamente uniformare e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Infatti, con riguardo ai D.M. di contenuto contrario alla legge, ha evidenziato come questi vadano necessariamente disapplicati dal giudice, come anche statuito espressamente dall’art. 101 Cost.
Pertanto, ha ribadito la supremazia della legge rispetto alle istruzioni della Banca d’Italia ritenendo che “in materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis....del D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verifica e se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 19�6, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché́ della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticatiT.”
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo