DIRITTO BANCARIO LA NECESSITÀ DEL PREAVVISO NELL’IPOTESI DI SEGNALAZIONE ALLA CR DELLA BANCA D’ITALIA O NEI S.I.C.

6f4a4ebb_user • 29 settembre 2022

AVVOCATI DIRITTO BANCARIO MILANO: SEGNALAZIONE ILLEGITTIMA IN CENTRALE RISCHI

LA NECESSITÀ DEL PREAVVISO NELL’IPOTESI DI SEGNALAZIONE ALLA CR DELLA BANCA D’ITALIA O NEI S.I.C.

 

TRIBUNALE DI POTENZA, ORDINANZA DEL 20 GIUGNO 2022.

 

Il Tribunale di Potenza, con l’ordinanza del 20 giugno 2022, si è uniformato al prevalente orientamento giurisprudenziale e alle numerose pronunce arbitrali, statuendo l’obbligatorietà del preventivo preavviso in caso di segnalazione, senza distingue fra banche dati private e pubbliche.

La segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR) o nei S.I.C. (Sistemi di Informazione Creditizia), avviene quando un cliente, sia esso un consumatore o un’impresa, presenta gravi difficoltà a restituire il proprio debito alla banca.

Entrambi, infatti, si configurano come database informativi, pubblici e privati, dai quali è possibile desumere l’affidabilità creditizia della clientela bancaria.

Dunque, l’illegittima segnalazione in CR o S.I.C., si presenta, nei confronti del segnalato, come ostativa per la concessione di ulteriori crediti bancari, nonché per il mantenimento di quelli già concessi, poiché va ad incidere sull’oggettiva valutazione che le banche compiono relativamente al merito creditizio del soggetto segnalato.

L’art.125, comma 3, T.U.B., prescrive che “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.

Con l’ordinanza allegata, Il Giudice potentino, ha quindi specificato che l’invio del preavviso deve considerarsi requisito indefettibile per la validità della segnalazione, sicché “l’omesso preavviso rende illegittima la segnalazione sia perché un organo che decide secondo diritto non può contraddire un testo normativo, sia perché un simile indirizzo costituirebbe un incoraggiamento rivolto agli intermediari ad omettere l’invio del preavviso, che è invece essenziale in quanto espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nell’esecuzione del contratto e nel trattamento dei dati personali, rispondendo all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione”.

Ad ogni modo, l’onere della prova del fatto che il segnalando sia stato posto in condizione di conoscere l’intenzione dell’ente creditore di procedere alla segnalazione del suo nominativo in una banca dati, incombe su quest’ultimo, che deve quindi dimostrare “sia l’invio che la ricezione dell’atto”.

 

Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo


ALLEGATO

 


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