DIRITTO BANCARIO: GIUDICATO IMPLICITO E CLAUSOLE ABUSIVE E DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO.
DIRITTO BANCARIO_ DIRITTO BANCARIO MILANO_ CLAUSOLE ABUSIVE E GIUDICATO

GIUDICATO IMPLICITO: CLAUSOLE ABUSIVE E DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO.
TRIBUNALE DI NAPOLI, 04 GIUGNO 2022
Dopo la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause C-693/19, C-831/19, anche il Tribunale di Napoli si è espresso in materia di superabilità del giudicato implicito.
Difatti, partendo da quanto statuito dalla Corte in merito alla possibilità, a determinate condizioni, di superare il giudicato implicito formatosi nei confronti del consumatore, il Giudice napoletano ha precisato che “tale sentenza consente, in via diretta, il superamento della preclusione pro iudicato relativa alla sola mancata rilevazione dell’abusività di una clausola contrattuale (mancata abusività accertata in assenza di qualsiasi motivazione).Non ogni clausola contrattuale la cui mancata abusività sia stata valutata in sede monitoria in assenza di qualsiasi motivazionepotrà essere riesaminata (nonostante la irretrattabilità della decisione) per effetto di un rimedio processuale esercitato dal consumatore o di una (doverosa) iniziativa officiosa del giudice…rimanendo fermo il limite dell’oggetto della controversia”.
È in tale oggetto che il Tribunale ha fatto rientrare la clausola relativa agli interessi moratori, rilevando “l’abusività della pattuizionecome macroscopica, in quanto il tasso di interesse moratorio pattuito risultaampiamente superiore al tasso sogliaprevisto per legge”.
Pertanto, nel caso in esame, superando il giudicato implicito, il Giudice ha dichiarato vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lettera f del D.lgs. n. 206/05, la clausola del contratto che prevedeva il riconoscimento di interessi moratori sopra la soglia di usura.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo