INVESTIMENTI ASSICURATIVI: L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO HA L’OBBLIGO DI INFORMARE ADEGUATAMENTE IL CLIENTE
DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO MILANO_ OBBLIGO DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA

INVESTIMENTI ASSICURATIVI: L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO HA L’OBBLIGO DI INFORMARE ADEGUATAMENTE IL CLIENTE.
- Arbitro per le Controversie Finanziarie - Decisione n. 5771 del 22 agosto 2022 -
L’intermediario, nella prestazione dei servizi di investimento,deve adeguatamente e correttamente informare il cliente su tutti i profili di rischio attinenti all’acquisto degli strumenti finanziari.
È, quindi, sua responsabilità sottoporre al cliente un prodotto in linea con il suo profilo di rischio, emerso dalla compilazione del questionario MIFID (Markets in Financial Instruments Directive), nonché una documentazione contrattuale chiara, specifica e completa che consenta al consumatore di ricevere tutte le informazioni utili per poter fare una scelta di investimento ragionata, consapevole e adatta alla propria situazione economico - finanziaria.
Molto spesso però questo non accade.
Nel caso attenzionato dal Collegio, il ricorrente, di età avanzata, profilato come prudente e privo di particolare esperienza nell’ambito delle operazioni finanziarie, lamentava di non aver ricevuto informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto, nella specie un investimento assicurativo multi opzione, e, conseguentemente, di essere stato indotto a fare un investimento non in linea con il suo profilo e le sue esigenze,pertanto, chiedeva di ripristinare l’originale investimento, di neutralizzare le penali previste per l’ipotesi di riscatto anticipato oltre che il ristoro della perdita sul capitale investito.
Se da un lato l’intermediario aveva prodotto tutta la documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente, da un altro non aveva provato di aver assolto a tutti gli obblighi informativi previsti dagli artt. 10-15 del Regolamento delegato UE n. 653 del 2017, ovvero:“consegnare al cliente tanti KID (Key InformationDocument) quante sono le opzioni di investimento sottostanti, o, in alternativa, consegnare un unico KID generico, contenente una descrizione generale del prodotto, ma recante uno specifico rinvio a documentazione contrattuale aggiuntiva, e soprattutto a diversi allegati tecnici con le informazioni specifiche relative a rischi, performance e costi relativi ai sottostanti”.
Per tali ragioni, il Collegio dell’ACF, accertati gli inadempimenti dell’intermediario, con decisione n. 5771 del 22 agosto 2022 lo condannava al risarcimento del danno “in misura pari alla differenza tra il capitale investito e il valore che il cliente avrebbe ottenuto, al netto dei costi di riscatto anticipato. Eventualmente applicati dalla compagnia, ove avesse riscattato la polizza alla data del reclamo, ovvero - qualora nelle more del procedimenti la polizza sia stata riscattata per un valore netto superiore a quello conseguibile alla data del reclamo- in misura pari alla differenza tra il capitale investito e tale diverso valore, di modo che in nessun caso il risultato della somma tra capitale realizzato dal ricorrente tramite il disinvestimento e il ristoro corrisposto dall’intermediario possa mai eccedere l’ammontare del capitale”.
Articolo redatto dall’Avv. Alessia Cannarile