FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI: NOTA A TRIB. ROMA, SEZ. XVII, 18 FEBBRAIO 2022, N. 2659.

6f4a4ebb_user • 15 aprile 2022

DIRITTO BANCARIO_ DIRITTO BANCARIO MILANO_ FIDEIUSSIONE E SCHEMA ABI_ ANTITRUST

La fideiussione, a norma dell’art. 1936 c.c., è quel contratto con il quale un soggetto, detto fideiussore, si obbliga nei confronti del creditore a soddisfare in via accessoria un’obbligazione assunta da altri: “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

Quando parliamo, invece, di fideiussione cd. "omnibus", facciamo riferimento a una garanzia personale che, se stipulata, impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore in dipendenza di qualsiasi operazione. Pertanto, si differenzia dalla fideiussione “ordinaria” per il fatto che garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la Banca, oltre che qualsiasi operazione bancaria presente o futura.

La fideiussione omnibus, si pone dunque come una forma di garanzia del credito molto vantaggiosa per le Banche, motivo per il quale si è avvertita la necessità di predisporre dei modelli di fideiussione ominubus, noti come modello ABI, adottati dalle Banche e dagli altri enti creditori.

Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, con la Sentenza del 18 febbraio 2022, n. 2659, si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite in materia di fideiussioni secondo lo schema ABI.

Specificatamente, con la pronuncia n. 41994/2021, le Sezioni Unite statuiscono l’applicazione della nullità parziale sancita dall’art. 1419, comma 1 c.c., alle sole clausole contrattuali illecite, permanendo la validità della fideiussione nella restante parte.

Il Tribunale romano, con il provvedimento allegato, ha altresì evidenziato che il giudice deve limitarsi a valutare se le disposizioni contrattuali coincidano o meno con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza, senza dover accertare se, in una fase successiva, le banche abbiano dato concreta attuazione all’intesa restrittiva della concorrenza attraverso l’uniforme applicazione delle clausole dello schema ABI considerate illecite dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005.

 

 

Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo



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