CASS. CIV. SEX. VI - SENT. N. 2989/2022: CONTRATTO DI MUTUTO E CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI O CONDIZIONATI
Con la Sentenza richiamata, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa relativamente alla disciplina che ruota attorno al contratto di mutuo e ai contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati”.

CASS. CIV. SEX. VI - SENT. N. 2989/2022: CONTRATTO DI MUTUTO E CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI O CONDIZIONATI.
Con la Sentenza richiamata, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa relativamente alla disciplina che ruota attorno al contratto di mutuo e ai contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati”.
Specificatamente, ha statuito che “sono soggetti alle previsioni di cui all’art. 1, comma I, del regolamento Isvap 40/12, i contratti di assicurazione connessi o condizionati ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo”.
Con questo principio, la Cassazione ha pertanto chiarito che l’art. 28 d.l. 1/12 e il Regolamento 40/12, che ad esso ha dato attuazione, vanno interpretati nel senso che il contratto di assicurazione non conforme al Reg Isvap 40/12 sarà nullo (con sostituzione automatica delle sue clausole, ex art. 1339 c.c.) tutte le volte in cui la banca mutuataria abbia imposto, anche solo di fatto, al cliente la stipula della polizza o comunque limitato la sua libertà di scelta, a prescindere dal dato formale della presenza o dell’assenza, nel contratto di mutuo, di una clausola che ne subordini l’efficacia alla stipula di un contratto di assicurazione.
In quest’ottica, ad esempio, si avrà imposizione di fatto quando al mutuatario sarà lasciato intendere che la stipula della polizza accelererà la pratica o quando non gli sarà data alcuna facoltà di scelta dell’assicuratore, né alcuna informazione sul diritto di sceglierne altri.
Ma, allo stesso tempo, si avrà impostazione di fatto anche quando i patti del mutuo e dell’assicurazione denoteranno che l’interesse assicurato, di cui all’art. 1904 c.c., sarà solo o prevalentemente quello del mutuante a garantirsi contro il rischio di insolvenza del debitore, ma anche quando la stipula della polizza sarà indotta con condotte opache, ordite ad decipiendum alterum.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo