DIRITTO FALLIMENTARE GARANZIA SACE E REVOCA DEL BENEFICIO

6f4a4ebb_user • 15 febbraio 2022

CRISI D'IMPRESA MILANO_ AMMISSIONE AL PASSIVO_ GARANZIA SACE  Cass. Civ. I Sez. n. 1453 18.01.20229

GARANZIA SACE E REVOCA DEL BENEFICIO PUBBLICO.


DIRITTO FALLIMENTARE


Quando parliamo di SACE, facciamo riferimento alla Società per Azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, che si occupa di dare sostegno alle imprese italiane, alle grandi aziende o alle PMI che vogliono immettersi nel mercato globale e, più specificatamente, alle imprese che desiderano avviare un processo di internazionalizzazione.

Il Decreto Liquidità del 6 aprile 2020, stanziando ben 400 miliardi per le aziende italiane danneggiate dall’emergenza COVID-19, ha dato forte rilievo a SACE S.p.a., in quanto all’art. 1 mira a fornire la necessaria liquidità alle imprese italiane attraverso il riscorso a finanziamenti garantiti proprio da SACE, specializzata nell'assicurazione del credito, nelle garanzie finanziarie e nella protezione degli investimenti.

La Sezione I della Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza del 18 gennaio 2022, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese sorretti dalla “garanzia SACE”, ha statuito che la revoca del beneficio per il venir meno dei requisiti subordinanti il riconoscimento, comporta l’insorgere di un’autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria verso il garante.

Detta obbligazione, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, porta all’inapplicabilità delle norme relative alla fideiussione ordinaria, oltre che degli istituti della surroga, del regresso e della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 della Legge Fallimentare.

In questo modo, nell’ipotesi di fallimento dell’impresa beneficiaria del finanziamento, SACE S.p.a., in qualità di ente concedente, può insinuare il proprio credito al passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l’apertura della procedura concorsuale, “non sia risultato interamente satisfattorio per l’istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l’ammissione al passivo (Cass. Civ. I Sez. n. 1453 18.01.20229)”.

 

Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo.


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