DIRITTO BANCARIO TAEG DIFFORME E RICALCOLO DEL PRESTITO
DIRITTO BANCARIO TAEG DIFFORME E RICALCOLO DEL PRESTITO AL TASSO SOSTITUTIVO_ Se la Banca applica un tasso difforme da quello dichiarato il prestito deve essere ricalcolato al tasso BOT ( pari quasi a zero)

INDETERMINATEZZA DEL TAEG E REGIME DI CAPITALIZZAZIONE
Il Tribunale di Vicenza, Sez. I Civ. con la Sentenza n. 170 del 03 febbraio 2022, in linea con l’orientamento giurisprudenziale predominante, ha ribadito che in un contratto di finanziamento, nel caso di specie un contratto di mutuo ipotecario, il tasso di interesse, ponendosi come elemento essenziale del contratto, deve essere, ex art. 1346 c.c., determinato o determinabile.
Specificatamente, il Giudice ha precisato che la previsione contrattuale del solo TAN risulta essere parziale e, pertanto, incompleta ed insufficiente nella determinazione del monte interessi, in quanto nell’indicazione del tasso effettivo annuo, c.d. TAE, concorrono anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.
Infatti, il meccanismo di maturazione degli interessi cambia in base al regime finanziario applicato, che sia esso composto o semplice, con la conseguenza che a parità di importo finanziato, di Tan contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo diverso.
Il Giudice, uniformandosi alle Sezioni Unite, Sentenza n. 8770/2020, ha ribadito l’esigenza, “ai fini di una precisa misurabilità/determinatezza dell’oggetto del contratto, di tenere conto anche dei c.d. costi occulti”, specificando che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato, incide sul monte interessi e sulla determinazione del tasso.
Un’indeterminatezza che si traduce, pertanto nella violazione del requisito della forma scritta prescritto ad substanziam per la pattuizione degli interessi ultralegali.
In quest’ottica, il Tribunale di Vicenza, ha così statuito che “il piano di rimborso del mutuo a rata costante, dovrà essere rielaborato utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice”.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo.