CORTE DI APPELLO DI MILANO ED INTERPRETAZIONE SENTENZA LEXITOR
DIRITTO BANCARIO MILANO_ ESTINZIONE ANTICIPATA CESSIONE DEL QUINTO E SENTENZA LEXITOR INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO

CORTE DI APPELLO DI MILANO ED INTERPRETAZIONE SENTENZA LEXITOR
Il caso in esame ha origine da un giudizio promosso da un consumatore nei confronti di un istituto di credito per la retrocessione, a seguito di estinzione anticipata ex art. 125 sexies TUB, di tutti i costi pagati in occasione della stipula di un contratto di cessione del quinto dello stipendio.
Il Tribunale di Pavia, applicando i principi dettati dalla sentenza LEXITOR, dichiarava il diritto alla restituzione di tutti i costi – a prescindere dalla natura up front o recurring-
Avverso la sentenza proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Milano l’istituto di credito .
La corte meneghina, con motivazione ineccepibile, ha confermato il provvedimento di primo grado ritenendo l’interpretazione data dalla sentenza Lexitor vincolante anche a seguito della riforma di cui all’art. 11 octies del D.L. n. 73/21 conv. nella L. n. 106/21 ( c.d. Sostegni bis).
La Corte ritiene che l’interpretazione data dalla sentenza Lexitor sia la più rispondente all’obiettivo della direttiva n. 2008/48 che mirava alla tutela del consumatore, inoltre rispecchia il dettato dell’art. 121 TUB laddove identifica il “costo totale del credito”.
La sentenza stabilisce, inoltre, che l’ irretroattività sancita dall’art. 11 octies citato riguardi solo i commi II e III di nuova introduzione dell’art. 125 sexies TUB e ritiene che i contratti stipulati prima del 25.7.21 siano regolati dalla disposizione di cui all’art. 125 sexies TUB nella vecchia formulazione, come interpretata dalla sentenza Lexitor.
Conseguentemente, il richiamo dell’art. 11 octies alla normativa della Banca d’Italia, di certo non preclude di interpretare il “vecchio 125 sexies tub” come indicato dalla Corte di Giustizia per i seguenti motivi:
- l’art. 4 delle preleggi statuisce che “i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”; al secondo comma specifica che “i regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo”.
- Che gli interventi fatti dalla Banca d’Italia nel corso degli anni sono stati palesemente discordanti e dunque non hanno fornito quelle giuste indicazioni in merito di chiarezza sulla distinzione dei costi e della retrocessione.
In conclusione il principio espresso dalla Corte è il seguente: la Corte reputa corretto includere, nei costi da retrocedere in caso di estinzione anticipata, anche i costi up front, sulla base dell’interpretazione vincolante dell’art. 125 sexies TUB, come fattane dalla sentenza Lexitor. Tale interpretazione, inoltre, non può essere travolta dal decreto “Sostegni bis