CONTRATTI DI CESSIONE E TITOLARITÀ DEL CREDITO
DIRITTO BANCARIO MILANO_ CESSIONE DEL CREDITO_ LEGITTIMAZIONE ATTIVA:
CONTRATTI DI CESSIONE E TITOLARITÀ DEL CREDITO: LA CESSIONARIA DEVE DIMOSTRARE CHE LA CESSIONE ABBIA AVUTO AD OGGETTO I CREDITI OGGETTO DI CAUSA.

CONTRATTI DI CESSIONE E TITOLARITÀ DEL CREDITO: LA CESSIONARIA DEVE DIMOSTRARE CHE LA CESSIONE ABBIA AVUTO AD OGGETTO I CREDITI OGGETTO DI CAUSA.
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, sezione civile, con la Sentenza del 21 marzo 2022 si è espresso relativamente ai contratti di cessione e, in modo particolare, si è pronunciato sulle cessioni di credito in blocco da parte della Banca.
Specificatamente, il Giudice ha statuito che la produzione in giudizio dell’avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, basta a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche se ciò non fornisce prova che i crediti oggetto di causa siano stati oggetto di cessione.
È in quest’ottica che il Tribunale di Ferrara ha sentenziato che, in caso di contestazione, l’onere probatorio, circa l’esistenza di un contratto di cessione, della legittimazione attiva e della titolarità del diritto di credito azionato, deve essere posto in capo alla società cessionaria, che potrà adempiere a tale onere producendo in giudizio il contratto di cessione che è prova dell’inclusione del credito oggetto di causa all’interno dell’operazione di cessione cartolare dibattuta.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo