DIRITTO BANCARIO: RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO E SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA
Diritto Bancario: Nella decisione commentata si discute della sospensione della procedura esecutiva in caso di rinegoziazione del mutuo.

ESECUZIONE E RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO IMMOBILE PRIMA CASA. SI PUÒ SOSPENDERE LA PROCEDURA ESECUTIVA ANCHE IN CASO DI DINIEGO DELLA ISTANZA DA PARTE DEL CREDITORE PROCEDENTE.
Tribunale di Nola - 30/11/2021 - Dr.ssa Valenti
Il consumatore che per i più disparati motivi non è riuscito a pagare le rate del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, ha la possibilità di evitare a vendita forzata della propria abitazione facendo ricorso alla “procedura della rinegoziazione del mutuo” introdotta dall’art. 41 bis del cd decreto sostegni.
Basterà, infatti, presentare una istanza per richiedere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso che, in caso di esito positivo, potrà essere sospesa sino ad un massimo di sei mesi. Ma quali sono i requisiti principali per potervi accedere?
§ il debitore deve essere un consumatore;
§ l’immobile oggetto di esecuzione deve essere l’abitazione principale del debitore che ha presentato l’istanza, non deve essere un immobile di lusso e non deve rientrare in determinate categorie catastali (si veda il testo di legge);
§ alla data di presentazione della richiesta deve essere stato rimborsato almeno il 5% del capitale originariamente mutuato;
§ il debito complessivo per cui il creditore agisce (comprensivo di spese ed interessi calcolati a noma dell’art. 2855 c.c.) non deve essere superiore ad € 250.000,00;
§ l’atto di pignoramento deve essere stato notificato entro il entro il 21 marzo 2021;
§ la richiesta può essere presentata solo una volta e, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
Per i restanti si rimanda al testo di legge.
l?
Il creditore, una volta ricevuta l’istanza, ha la discrezionalità di verificare se sussistano tutte le condizioni previste e conseguentemente il diritto del consumatore ad accedere alla rinegoziazione del mutuo.
È, però, importante ricordare che la Banca creditrice non può a priori rifiutare la proposta ricevuta dal consumatore, ma deve analizzare prudentemente tutti i parametri e motivare espressamente un ipotetico rifiuto.
Ma non solo. L’eventuale dissenso manifestato dalla Banca non osta di per sé al rilascio del provvedimento di sospensione.
In tal senso infatti si è il Tribunale di Nola che con la pronuncia del 30/11/2021 ha ritenuto congrua l’offerta formulata dal debitore e conseguentemente sospeso ugualmente la procedura esecutiva, nonostante il diniego manifestato del creditore.
Così si legge “…considerato che però il creditore nulla ha eccepito in relazione al diniego della istanza limitandosi a ritenerla non congrua e che la cessionaria non ha il potere si aderirvi, ma che tale non è per quanto sopra esposto in quanto appare congruo il valore offerto e anche la garanzia offerta; considerato, pertanto, che questo G.E. ritiene sussistenti i presupposti per sospendere la procedura per consentire al creditore di svolgere una valutazione del merito di credito all’esito della quale potrà accettare o meno la richiesta di rinegoziazione, ma motivando l’eventuale diniego e riassumendo la procedura nei termini di lui all’art. 624 bis c.p.c.;… sospende la procedura esecutiva…per sei mesi a partire da oggi”.
Avv. Alessia Cannarile
https://news.ilcaso.it/news_9960