DIRITTO BANCARIO E SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI
DIRITTO BANCARIO MILANO - CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA - SEGNALAZIONE ILLEGITTIMA CENTRALE RISCHI -

La segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR), avviene quando un cliente, sia esso un consumatore o un’impresa, presenta gravi difficoltà a restituire il proprio debito alla banca. La CR, difatti, si configura come un database informativo dal quale è possibile desumere l’affidabilità creditizia della clientela bancaria.
Ma cosa succede se l’istituto di credito fa una segnalazione pur non essendovi i presupposti?
L’illegittima segnalazione in Centrale Rischi, si presenta, nei confronti del segnalato, come ostativa per la concessione di ulteriori crediti bancari, nonché per il mantenimento di quelli già concessi, poiché va ad incidere sull’oggettiva valutazione che la banca compie relativamente al merito creditizio del soggetto segnalato.
Nell’ipotesi di mancata notificazione o comunicazione del preavviso di segnalazione, previsto invece dall’art. 125, comma III, T.U.B., dall’art. 4, comma VII, del Codice in materia di protezione dei dati personali e dalla circolare n. 139 dell’11.02.1991 della Banca d’Italia, il segnalato, in sede di ricorso ex art.700 c.p.c., fornita la prova della sua puntualità nell’adempimento delle obbligazioni contratte, potrà ottenere la legittima emissione di un provvedimento intimatorio, inaudita altera parte, nei confronti della banca, che dovrà così provvedere all’immediata cancellazione o rettifica del nominativo del ricorrente dalla Centrale Rischi, con efficacia retroattiva dalla segnalazione.