DIRITTO BANCARIO E CESSIONE DEL QUINTO: Estinzione anticipata del contratto di finanziamento è usuraio se non si restituiscono i costi non maturati.

6f4a4ebb_user • 21 novembre 2021

DIRITTO BANCARIO MILANO - CESSIONE DEL QUINTO- ESTINZIONE ANTICIPATA - USURA

DIRITTO BANCARIO ED ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA CESSIONE DEL QUINTO.

 Il cliente a cui non viene ridotto il costo del credito può effettuare una verifica del superamento del tasso usura. Nella sentenza in esame è stabilito che la mancata restituzione degli oneri pagati concorre al fine dell'aumento del tasso soglia usura.


Estinzione anticipata del contratto di finanziamento: è usuraio se non si restituiscono i costi non maturati.

Corte d’Appello di Torino - 16 Giugno 2021. 

Pres. Dott. G.A. Morbelli. - Est. Dott. M. L. Coccetti.

 

 

Al momento della stipula di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il consumatore paga in un'unica soluzione una serie di costi, comprensivi anche dei premi assicurativi, collegati all’erogazione del prestito e spalmati su tutta la durata del mutuo.

Se decide di estinguere anticipatamente il finanziamento, ha diritto alla restituzione pro quota delle commissioni e dei costi corrisposti al momento della stipula, tuttavia, le Finanziare, all’interno di apposite clausole contenute nei contratti di finanziamento, spesso negano al consumatore tale possibilità con la conseguenza che tali esborsi, non restituiti, vadano poi inevitabilmente ad incidere sulla quantificazione del tasso d’interesse, causandone un aumento e rendendolo illegittimo (cd usuraio). 

In tal senso, la corte d’Appello di Torino, con una recente sentenza del giugno del 2021, ha così stabilito “la mutuante ha applicato commissioni ed oneri di cui ha richiesto il pagamento a premio unico anticipato al momento dell’erogazione e previsto una clausola contrattuale che negava, in caso di chiusura anticipata del contratto, la restituzione delle commissioni non maturate: tutto ciò ha comportato che il tasso concordato subisse una variazione in aumento.. Dunque l’applicazione di un tasso di interesse illegittimo al momento dell’estinzione dei suddetti contratti è stato determinato da condizioni contrattuali poste in essere unilateralmente dalla mutuante al momento della stipula.” 

La pattuizione, quindi, di un tasso di interesse superiore al tasso soglia esonera, ai sensi dell’art.1815 c.c., il consumatore dal versamento di qualsiasi interesse.

 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26096.pdf

 

 

 

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