BUONI FRUTTIFERI POSTALI - RIMBORSO INTERESSI

6f4a4ebb_user • 22 novembre 2021

DIRITTO BANCARIO MILANO - BUONI FRUTTIFERI POSTALI - RIMBORSO INTERESSI

Ancora una pronuncia favorevole al consumatore in materia di Buoni Fruttiferi Postali.

I buoni fruttiferi Postali, serie Q/P, emessi successivamente alla emanazione dei D.M. del 13/06/1986,

Il decreto Ministeriale del 13.06.1986, che ha istituito i buoni fruttiferi postali serie “Q”, ha previsto la possibilità per Poste Italiane di utilizzare i buoni fruttiferi cartacei della serie “P”, apponendovi sul fronte un timbro indicante la nuova serie, “Q/P” appunto, e sul retro un altro timbro, sovrapposto alla griglia originaria della serie P, e contenente i nuovi tassi di interessi.

Il problema è però sorto con riguardo alla tabella da applicare per ultimi dieci anni, in quanto il timbro contenente i nuovi tassi di interesse, stabilisce i tassi da applicare per i primi venti anni, ma nulla stabilisce per gli anni dal 21esimo al 30esimo, ingenerando così il legittimo affidamento del titolare del buono nella applicazione del più vantaggioso tasso previsto sulla griglia originaria stampigliata sulla serie “P”.

Interessante l’ ordinanza in commento che sul punto ha stabilito, in conformità con quanto già disposto dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1390/2020 sulla scia dell’ orientamento espresso dalla Cassazione a S.S. U.U. n. 13979/2007,che, con riguardo ai Buoni Fruttiferi Postali Serie Q/P, il tasso di interesse da applicare per gli anni successivi al ventesimo è quello stabilito dal timbro apposto al momento della negoziazione dall’ Ufficio postale e non quello meno vantaggioso previsto dal D.M., con conseguente liquidazione più favorevole, essendo il tasso stabilito dal timbro originale, più elevato rispetto a quello previsto dal decreto ministeriale.

L’ ordinanza in commento introduce un importante elemento di novità, rispetto alle precedenti pronunce di merito, in quanto ha stabilito che la tassazione sul rendimento del titolo non va effettuata ogni anno, ma al momento della liquidazione, con la conseguenza che la ritenuta d’ acconto va applicata in quel momento e non anno per anno e che la capitalizzazione degli interessi va calcolata al lordo, e non al netto, della ritenuta d’ acconto.


SENTENZA

 


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