CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA NEL MUTUO ED APPLICAZIONE DEL TASSO SOSTITUTIVO

6f4a4ebb_user • 8 dicembre 2021

Avvocato Diritto Bancario e Fallimentare a Milano:

 Lo Studio Legale Di Fluri-Fieramosca, con sede a Milano e Salerno, offre la professionalità e l’esperienza maturate in anni di attività nel settore del diritto bancario e fallimentare.

Nel caso riportato si analizza il contratto di Mutuo e  il caso dell'applicazione di interessi composti.

CONTRATTO DI MUTUO E CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI: È NECESSARIO VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI COSTI PAGATI DAL CLIENTE.

 

Tribunale di Lecce - Ordinanza del 15 novembre 2021 - Dott. Pietro Errede

 

Quando un consumatore si rivolge ad una Banca per la stipula di un contratto di mutuo deve avere ben chiare quali sono le condizioni economiche effettivamente adottate e se il piano di ammortamento è stato realizzato applicando un regime di capitalizzazione degli interessi semplice o composto.

Queste informazioni devono essere espressamente indicate all’interno della documentazione contrattuale consegnata al cliente affinché quest’ultimo venga messo nelle condizioni di poter comprendere il prezzo dell’interesse reale che di fatto corrisponde alla Banca.

La poca chiarezza e trasparenza di tali documenti costituisce, infatti, una violazione da parte della Banca dell’obbligo di informare adeguatamente il cliente circa le condizioni contrattuali che sta per sottoscrivere, il che, inevitabilmente, potrebbe condizionarne la volontà portandolo ad accettare condizioni poco vantaggiose.

Visto il proliferare del contenzioso avente ad oggetto simili problematiche, una buona parte della magistratura ordinaria, per risolvere questa tipologia di controversie, ha ritenuto necessario approfondire il contenuto dei contratti di mutuo avvalendosi anche dell’aiuto dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) al fine di poter accertare la correttezza dell’operato delle Banche.

A testimonianza di quanto sopra, di recente, anche il Giudice del Tribunale di Lecce, con l’ordinanza del 15 novembre 2021, ha chiesto un’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio per verificare l’esatto rapporto tra dare avere tra le parti relativamente ai contratti di mutuo per cui è causa

. Nella specie ha ritenuto di dover far verificare : «… se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è causa è stato realizzato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi convenzionali, oppure la capitalizzazione composta degli stessi interessi e se in questo secondo caso sia stato superato il tasso soglia usura vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto, il tutto tenendo conto delle formule finanziarie applicabili secondo la Banca d’Italia e della delibera CICR del 9 febbraio 2000. In caso di rilevato superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, riporti il finanziamento alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale quantifichi l’eventuale dare ed avere tra le parti; nel caso in cui non si verifichi l’ipotesi di cui al punto precedente, calcoli il rapporto dare avere in base al piano di ammortamento in capitalizzazione semplice; verifichi la corretta indicazione del TAEG e nel caso in cui riscontri la nullità della clausola ai sensi dell’articolo 125 bis comma sei TUB quantifichi il rapporto di dare avere nei limiti di quanto previsto dal comma sette dello stesso articolo.».

In allegato l’ordinanza:

 

SENTENZA

 

Avv. Alessia Cannarile




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