MUTUO E REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA
DIRITTO BANCARIO_ DIRITTO BANCARIO MILANO_ MUTUO AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
MUTUI: IL REGIME FINANZIARIO COMPOSTO DEVE ESSERE FRUTTO DI UNA ESPRESSA PATTUIZIONE TRA LE PARTI.

MUTUI: IL REGIME FINANZIARIO COMPOSTO DEVE ESSERE FRUTTO DI UNA ESPRESSA PATTUIZIONE TRA LE PARTI.
Tribunale di Campobasso - Sentenza n. 156 del 18 marzo 2022 - Est. Dott. Michele Dentale
Il consumatore nel momento in cui stipula un mutuo concorda con la banca l’importo da restituire, l’inizio e la durata del finanziamento, la rata da pagare e gli interessi il cui ammontare cambia in base al sistema di capitalizzazione scelto.
Considerando, infatti, che il regime finanziario adottato inciderà direttamente sull’ammontare degli interessi che di fatto il mutuatario sarà poi tenuto a pagare alla banca, è molto importante che la clausola che lo disciplina sia chiara e frutto di una espressa pattuizione tra le parti, pena la violazione da parte della banca dei principi di correttezza e buona fede.
Tuttavia spesso accade che le banche applichino un regime di capitalizzazione degli interessi composto - meno favorevole per il mutuatario - senza una espressa approvazione da parte di quest’ultimo. In tali circostanze, quindi, il consumatore ha diritto di agire in giudizio per ottenere la restituzione della maggiorazione pagata.
Il Tribunale di Campobasso si è espresso di recente su un caso analogo. Nella specie, dopo aver disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio, ha accertato che la banca, violando l’art. 1284 c.c. e l’art. 117, 4° comma del TUB, aveva applicato il regime finanziario composto degli interessi in luogo di quello semplice senza averlo espressamente concordato con i mutuatari, causando, quindi, un maggior esborso a loro carico. Per tali ragioni, accogliendo parzialmente la richiesta avanzata dai mutuatari, il Giudice ha ridotto la somma richiesta dalla banca - decurtando dall’importo complessivo dovuto gli interessi versati in più dai consumatori - ed ha altresì dichiarato la nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso di interesse. Così si legge: “il contratto di finanziamento, oltre ad essere privo di riferimenti sul regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, ha prodotto come risultato l’applicazione di un tasso effettivo non corrispondente a quello convenuto nel contratto, per cui le clausole relative al calcolo degli interessi non appaiono determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. possono corrispondere interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato ( semplice o composto)….Deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché non soddisfa il requisito di determinatezza/determinabilità del suo oggetto, come prescritto dagli articoli 1418 e 1346 c.c. atteso che il contratto di mutuo, nella parte relativa alla determinazione degli interessi, rinvia ad un piano di ammortamento che dà luogo a soluzioni applicative differenti….Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, quindi, l’applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale previsto nel contratto”.
Articolo redatto il 09/04/2022 dall’avv. Alessia Cannarile