LEXITOR: SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SENTENZA LEXITOR_ ESTINZIONE ANTICIPATA CESSIONE DEL QUINTO_ DIRITTO BANCARIO_ DIRITTO BANCARIO MILANO_

Con la Sentenza in allegato la Corte di Appello di Torino ha confermato nuovamente l'applicazione della Sentenza Lexitor sia dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, sia dopo la decisione della CGUE sul credito immobiliare.
I passaggi più significativi della decisione sono i seguenti:
SULLA EFFICACIA RETROATTIVA DELLA SENTENZA LEXITOR
Ora, le sentenze pregiudiziali della CGUE non hanno valore costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i loro effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata (Corte di giustizia UE, sent. 16.01.2014, in causa C-429/12, punto 30 e le sentt. ivi citt.); esse, dunque, si estendono a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della loro adozione, rimanendo esclusi solo i rapporti già esauriti, ossia quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale che valgano a chiudere definitivamente (p. es. una transazione o un accordo extra giudiziale) la vicenda inerente a quel determinato rapporto.
SULLA SENTENZA DELLA CGUE DEL 09.02.23
Il richiamo alla sent. CGUE 9.02.2023, in causa C – 555/2021 non è pertinente.
La Corte ha infatti chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori, dettata dalla dir. 2008/48/UE da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalla dir. 2014/17/UE - sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile (art. 16 dir. 2008/48/UE e art. 25 dir. 2014/17/UE).
I contratti di credito ipotecario o su immobili implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo della banca, la quale, quindi, ben più difficilmente potrebbe esser tentata di assicurarsi un margine di profitto nel caso di estinzione anticipata. Per tali contratti, inoltre, è specificamente previsto all’art. 14, parr. 1 e 2, dir. 2014/17/UE, che il creditore o l'intermediario forniscano al consumatore informazioni precontrattuali mediante un prospetto che prevede la ripartizione delle spese che il cliente deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno; tale ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del mutuatario “riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (punto 35).