FRODI INFORMATICHE: LA BANCA DEVE PROVARE L’AUTENTICAZIONE DEL PAGAMENTO.
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FRODI INFORMATICHE: LA BANCA DEVE PROVARE L’AUTENTICAZIONE DEL PAGAMENTO.
COLLEGIO ABF DI PALERMO, 21 MARZO 2022, N. 4692.
In tema di frodi informatiche, il Collegio ABF di Palermo, con la decisione del 21 marzo 2022, n. 4692, si allinea al prevalente orientamento che ritiene la Banca onerata della prova dell’autenticazione del pagamento.
Nello specifico, la controversia in esame concerne la domanda di restituzione da parte dell’intermediario delle somme sottratte al ricorrente a seguito di asserita esecuzione fraudolenta di transazioni on line.
Il Collegio, alla luce dei principi regolatori della materia, quali il D.Lgs. 27.01.2010 n. 11 di recepimento della Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007) e il relativo Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 5.7.2011, ha statuito che “grava sull’intermediario il dover di adempiere all’obbligo di custodia dei patrimoni della propria clientela con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2 c.c., dovendo predisporre misure idonee ad evitare l’accesso fraudolento a terzi”.
Difatti, lo stesso art. 10 del medesimo decreto stabilisce, in caso di disconoscimento di operazioni di prelievo o di pagamento, eseguite a seguito del furto che “è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata”.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo