DIRITTO CONSORSUALE ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

6f4a4ebb_user • 19 dicembre 2021

DIRITTO FALLIMENTARE E CONCORSUALE MILANO: Accordi di ristrutturazione del debito

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E POTERI DEL TRIBUNALE IN FASE DI OMOLOGAZIONE

 

L’ accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 d.lgs 14/2019) è una procedura concorsuale cui possono accedere l’ imprenditore  finalizzata a rimuovere lo stato di crisi e a riequilibrare la situazione finanziaria dell’ impresa.

L’ art. 57, comma 2, del codice della crisi di impresa prevede che gli accordi devono contenere un piano economico - finanziario, contenente le operazioni necessarie alla realizzazione dell’ accordo.

Inoltre, deve essere corredato dalla attestazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali forniti dal debitore, la fattibilità economica del piano e che attesti l’ idoneità dell’ accordo ad assicurare l’ integrale pagamento dei creditori estranei.

Il professionista attestatore è direttamente responsabile della veridicità dei dati che attesta, sia nei confronti del debitore, a titolo di responsabilità contrattuale, che nei confronti dei debitori e terzi interessati, responsabilità extracontrattuale.

Dunque, l’ attestatore ha l’ obbligo di verificare a attestare la veridicità dei dati contabili, compiendo allo scopo le attività più idonee (verifica dai bilanci e dei registri contabili, assunzione di informazioni dai debitori e dai terzi e cosi via) e si assume la responsabilità di quanto attestato .

L’ attestazione di veridicità deve essere prodotta, unitamente alla domanda contenente l’ accordo ed alla documentazione di cui all’ art. 161 della Legge Fallimentare, presso la cancelleria del Tribunale.

L’ accordo con il 60% dei creditori e la relazione attestativa, sono presupposti di ammissibilità della procedura e, dunque, devono essere depositati unitamente alla domanda.

Quanto al potere di controllo del Giudice, deve verificare se sussistano i presupposti di ammissibilità (vale a dire presupposti soggettivi, stato di crisi, deposito di tutti i documenti richiesti) e valutare se la relazione del professionista attestatore sia completa, analitica, coerente e non contraddittoria, compiendo così una valutazione circa l’ attuabilità dell’ accordo, anche in assenza di opposizioni.

Un controllo, diciamo così forte, da parte del tribunale è indispensabile per tutelare i creditori estranei all’ accordo, i quali sarebbe pregiudicati da un accordo inattuabile: infatti, l’esenzione da revocatoria per atti, pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione dell’ accordo, pregiudicherebbe definitivamente le garanzie dei creditori che non aderiscono all’ accordo e che, a differenza di quanto accade nel concordato preventivo, non venendo interpellati, potrebbe non ve venire a conoscenza della pubblicazione dell’ accordo sul registro delle imprese.

Il Tribunale controllerà, dunque, l’ attuabilità giuridica dell’ accordo, con specifico riferimento alla idoneità dell’ accordo a garantire l’ integrale pagamento dei creditori estranei, nonché la fattibilità economica del piano, mentre la valutazione circa la sua convenienza è, invece demandata ai creditori aderenti.


SENTENZA


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