BUONI POSTALI FRUTTIFERI SERIE P/Q E RIDUZIONE DEI TASSI
RIMBORSO BUONI POSTALI_ DIRITTO BANCARIO_

BUONI POSTALI FRUTTIFERI SERIE P/Q E RIDUZIONE DEI TASSI
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, 21 GIUGNO 2022, N. 1308.
La Corte di Appello di Firenze, con la Sentenza del 21 giugno 2022, n. 1308, in contrasto con la posizione della Suprema Corte di Cassazione, si allinea all’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e dall’ABF, in relazione alla vicenda dei buoni fruttiferi postali serie P/Q.
Difatti, dal febbraio 2022, la Cassazione si era schierata a favore dell’atteggiamento assunto da Poste Italiane che nell’apporre i timbri della nuova serie trentennale Q sui documenti della precedente serie P, aveva modificato il tasso solo per i primi 20 anni ma non per il periodo successivo, ritenendo che “una mera imperfezione materiale nell’apposizione di timbri, non potesse essere considerata come espressiva di una manifestazione di volontà concludente”.
Con la sentenza allegata, invece, la Corte di Appello fiorentina, con un primo argomento, richiama la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 in tema di iusvariandi, affermando che “una modifica in peius del tasso di interesse rispetto a quanto indicato sul buono è possibile solo con riferimento ad ipotesi di sopravvenienze ministeriali, successive al momento di emissione del buono stesso e non già anche nell’ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso d’interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente rispetto all’emissione”.
Con il secondo argomento, invece, contrasta quanto affermato dalla Cassazione, statuendo che “la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura degli ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale, ma risulta, invece, una circostanza idonea a ingenerare il ragionevole affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo, che ha natura di titolo di legittimazione all’incasso”.
Inoltre, specifica che la presenza di due diversi tassi d’interesse, che regolano il rendimento del buono, non si pone in contrasto con l’art. 1342 c.c. secondo cui le clausole aggiunte prevalgono su quelle scritte precedentemente, “atteso che la coesistenza di due diversi tassi ben può regolare il rendimento, senza che un tasso debba prevalere sull’altro”.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo