SENTENZA LEXITOR ANCORA UNA CONFERMA DAL TRIBUNALE DI IVREA
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E SENTENZA LEXITOR_ DIRITTO BANCARIO MILANO_ Altra conferma dell'applicazione della sentenza Lexitor al caso di estinzione anticipata di cessione del quinto dello stipendio.
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LA NUOVA LEGGE N. 106/2021: PROFILI DI CONTINUITÀ CON LA SENTENZA LEXITOR.
Tribunale Ordinario di Ivrea - Sezione Civile, 07 dicembre 2021.
La Sentenza della Corte di Giustizia Ue dell’11.09.2019, c.d. Lexitor, ha rappresentato una svolta relativamente all’annosa questione della rimborsabilità dei costi dei contratti di finanziamento a seguito di estinzione anticipata da parte del consumatore.
Con la recentissima Sentenza in allegato, il Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Civile, allineandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale, si è espresso a favore del superamento della distinzione tra costi up front, correlati ad attività preliminari all’erogazione del finanziamento, e costi recurring, che, invece, maturano nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, evidenziando che “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (Corte di Giustizia 11.09.2019)”.
Il Giudice ha difatti sottolineato che l’art. 125 sexies TUB, costituendo fedele trasposizione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, deve interpretarsi in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia, le cui decisioni, sotto il profilo dell’interpretazione del diritto dell’Unione Europea, sono fonti del diritto sovrannazionale e, pertanto, si pongono come vincolanti per il Giudice nazionale.
Con riguardo alle recenti novità introdotte del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, il Tribunale di Ivrea si è soffermato su quanto statuito dall’art. 11 octies: “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] e le norme secondarie […] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Specificatamente, il giudice ha inteso precisare che il testo in esame andrebbe semplicemente a ribadire “l’applicabilità per i contratti sottoscritti in data antecedente al 25.07.2021 della normativa vigente all’epoca della sottoscrizione e dunque dell’art. 125 sexies cit. nella previgente formulazione, come interpretato – tenuto conto del dovere di interpretazione conforme, possibile nella specie in considerazione del tenore letterale della disposizione in esame (cfr .Corte Costituzionale n. 170/1984 – caso Granital) – proprio alla luce dei principi espressi dalla sentenza Lexitor”.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo