LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA: PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ.
DIRITTO BANCARIO: LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA: PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ
DIRITTO BANCARIO MILANO_ SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI

LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA: PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ.
TRIBUNALE DI BARI - QUARTA SEZIONE CIVILE, 13 GENNAIO 2022.
https://www.expartedebitoris.it/wp-content/uploads/2022/02/ORDINANZA-2.pdf
La Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR), è un archivio informativo contenente i dati relativi ai debiti dei consumatori e delle imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.
Nell’ipotesi di segnalazione illegittima in Centrale Rischi, il soggetto segnalato correrà il rischio di un futuro diniego per la concessione di ulteriori crediti bancari, oltre che per il mantenimento di quelli già concessi, con la consequenziale valutazione d’inaffidabilità creditizia.
Il Tribunale di Bari, con l’Ordinanza in allegato, relativamente all’illegittima segnalazione in CR della Banca d’Italia, conferma la centralità del ricorso ex art. 700 c.p.c. ai fini della tutela del ricorrente, precisando che la segnalazione non opera di diritto, ma necessita di una valutazione preventiva della banca circa l’insolvenza del cliente.
Difatti, il soggetto segnalante deve verificare, sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione, “se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, dovendo tenere conto degli elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilitàTh”.
Il Giudice si è anche espresso relativamente alla sospensione delle rate dei finanziamenti in costanza di legislazione emergenziale.
Nel caso di specie, la società ricorrente, invocando l’applicazione della disciplina di cui al D.L. n. 18/2020, che gli avrebbe permesso la sospensione dei pagamenti scaduti e da scadere, si sarebbe trovata di fronte al parere negativo della Banca; questa, infatti, ritenuto il credito in sofferenza ed escluso dalla norma, dichiarava la decadenza dal termine procedendo alla segnalazione alla C.R., avendo riscontrato l’inadempimento nei pagamenti dei finanziamenti in essere.
Pertanto, il Giudice, ha ritenuto responsabile di inadempimento la Banca dinanzi alla richiesta di sospensione delle rate.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo