INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E RESPONSABILITA' INFORMATIVA
DIRITTO FINANZIARIO_ RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE ED OBBLIGO INFORMATIVO_ AVVOCATI DIRITTO FINANZIARIO BANCARIO MILANO_

Con la decisione in esame l'Arbitro per le Controversie finanziarie ha riconosciuto il risarcimento alla cliente per essere stata adeguatamente informata sul prodotto collocato.
In particolare si fa leva sull'assenza della funzione bloccante della piattaforma che dovrebbe prevedere prima dell'autorizzazione la lettura degli obblighi informativi.
"Nel caso de quo,non risulta provato (e invero neppure meramente allegato) che la piattaforma di trading online dell’Intermediario fosse dotata di funzionalità bloccanti - o modalità equipollenti - che garantissero che la clientela, prima di operare, prendesse visione della documentazione affermativa con la conseguenza che può ritenersi sussistente l’inadempimento dell’Intermediario rispetto agli obblighi informativi sullo stesso gravanti nella fase genetica dell’investimento.