CUMULO DEGLI INTERESSI E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: NULLITÀ DELLA CLAUSOLA SE INDICATA SOLO IN PERCENTUALE
NULLITA' DELLE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO SE INDICATE IN PERCENTUALI_ DIRITTO BANCARIO MILANO_ STUDIO LEGALE MILANO

CUMULO DEGLI INTERESSI E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: NULLITÀ DELLA CLAUSOLA SE INDICATA SOLO IN PERCENTUALE.
CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, ORDINANZA N.19825 DEL 20.06.2022
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1985 del 20 giugno 2022, in tema di usura per l’applicazione ab origine di interessi ultra soglia derivanti dal cumulo degli stessi e della commissione di massimo scoperto, ha chiarito che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorge l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore su quale dovesse essere calcolata tale percentuale”.
Difatti, relativamente alla validità della clausola regolante la commissione di massimo scoperto, la Cassazione ha statuito che detta clausola non solo deve essere pattuita e specificata nel contratto, ma deve anche chiarire i criteri e le modalità di calcolo della stessa.
In questo modo, sarà da ritenersi nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la clausola contenente la commissione di massimo scoperto con la sola misura percentuale, senza specificare le proprie modalità di calcolo e di quantificazione.
La ratio che sottende a detto principio, è, dunque, da rinvenire nell’esigenza, per il correntista, di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere detta commissionealla banca.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo