Copia di DIRITTO BANCARIO CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO: SI PUO’ SOSPENDERE LA PROCDEURA ESECUTIVA SE IL CONTRAENTE CEDUTO NON HA PRESTATO IL PROPRIO CONSENSO.
DIRITTO BANCARIO MILANO: CESSIONE DEL CREDITO E CONTRATTO DI GARANZIA_ OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO: SI PUO’ SOSPENDERE LA PROCDEURA ESECUTIVA SE IL CONTRAENTE CEDUTO NON HA PRESTATO IL PROPRIO CONSENSO.
Tribunale Vallo della Lucania - 06.12. 2020 - Dott. De Luca
Quando le Banche accumulano troppi crediti, per tentare di recuperarli procedono con la cessione degli stessi. La disciplina della cessione dei crediti in blocco prevista dall’art. 58 del T.U.B., equiparando la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ha sicuramente snellito la procedura della cartolarizzazione dei crediti. Tale norma, al comma 3, così dispone: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.”
Nel dettato normativo, quindi, non si rinviene alcuna distinzione nella cessione dei vari tipi di garanzie (fideiussione, contratto autonomo di garanzia..) prestate in favore delle Banche nei casi di stipula di mutui.
Si badi che, in tutti quei casi in cui all’interno del contratto di fideiussione è presente la clausola del pagamento “a prima richiesta”, si configurerà una ipotesi di contratto autonomo di garanzia in base alla quale il garante si impegnerà personalmente a tutelare la banca mediante il pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” di una somma che verrà calcolata in base al rischio economico sostenuto dal creditore a causa del mancato o parziale pagamento da parte del debitore principale.
Proprio per le caratteristiche di questa tipologia di negozio, prima di procedere alla cessione di crediti che presentano queste garanzie, è necessario che vi sia il consenso da parte del contraente ceduto.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, infatti, occupandosi di un caso di opposizione all’esecuzione immobiliare, ha accolto la richiesta avanzata dal debitore di sospensione della procedura esecutiva sottolineando che “la garanzia prestata nella forma del contratto autonomo non ricade nell’anzidetta previsione (di cui all’art. 58 Tub) nella ipotesi di cessione dei crediti deteriorati proprio in quanto non è garanzia accessoria al credito, ma un contratto…con cui si trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Allora se il contratto di garanzia è autonomo e non accessorio, non può essere trasferito il contratto senza il consenso del contraente ceduto”.
Avv. Alessia Cannarile
Sentenza in allegato: