Copia di CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, SENTENZA DEL 07 SETTEMBRE 2021 N. 2293: LE SPESE ASSICURATIVE DEVONO ESSERE INCLUSE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO D’INTERESSE EFFETTIVO
DIRITTO BANCARIO_ USURA CESSIONE DEL V E POLIZZA ASSICURATIVA

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, SENTENZA DEL 07 SETTEMBRE 2021 N. 2293: LE SPESE ASSICURATIVE DEVONO ESSERE INCLUSE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO D’INTERESSE EFFETTIVO.
La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza allegata, si uniforma alla giurisprudenza maggioritaria che include, per la determinazione del tasso d’interesse affettivo, le spese assicurative in quanto collegate all’erogazione del credito e, pertanto, contemplate dal 4 comma art. 644 c.p.. (Cass. Civ. 20 agosto 2020 n. 17466).
Il Giudice veneziano, ha difatti statuito che sulle disposizioni della Banca d’Italia, che fino al dicembre 2009 invitavano le banche, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, a non considerare gli oneri assicurativi nel calcolo dell’usura, prevale il disposto normativo che espressamente include, per la determinazione del tasso d’interesse effettivo, qualunque spesa con esclusione di quelle per imposte e tasse (art. 644, comma 4 c.p.), in quanto le istruzioni delle Banca d’Italia costituiscono una mera normativa secondaria, che non può porsi in contrasto con la legge.
Il fatto che il legislatore abbia indicato le “spese”, oltre alle commissioni e remunerazioni, significa che anche gli esborsi non trattenuti dalla banca rilevano ai fini della verifica di usurarietà, purché connessi con la concessione del credito.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo